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Iva Esigibile: approfondiamo insieme cos'è e come gestirla!

iva Sep 24, 2025
 

IVA ESIGIBILE: DEFINIZIONE E INQUADRAMENTO

Nel contesto della fiscalità italiana, la nozione di iva esigibile riveste un ruolo centrale per la determinazione dell’imposta dovuta all’Erario. L’iva esigibile rappresenta il momento in cui nasce l’obbligo di versamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto da parte del soggetto passivo, ossia dell’impresa o del professionista. Il concetto di esigibilità dell’IVA si distingue dal momento di emissione della fattura e da quello della registrazione, poiché è strettamente legato alla disponibilità economica del corrispettivo da parte del cedente o prestatore. Comprendere la nozione di iva esigibile è fondamentale per garantire il rispetto delle scadenze fiscali e per evitare irregolarità nei flussi contabili. Tale comprensione si riflette direttamente nella liquidazione periodica dell’IVA, mensile o trimestrale a seconda del regime adottato dal contribuente.

La disciplina dell’iva esigibile trova fondamento nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, che disciplina in maniera dettagliata le operazioni rilevanti ai fini IVA. In particolare, l’articolo 6 del DPR 633/72 definisce il momento in cui l’imposta diventa esigibile, distinguendo tra cessioni di beni e prestazioni di servizi. Nelle cessioni di beni, l’IVA diviene esigibile al momento della consegna o spedizione del bene, anche se il corrispettivo non è ancora stato incassato. Nelle prestazioni di servizi, invece, l’esigibilità si verifica al momento del pagamento del corrispettivo. Questa distinzione è particolarmente rilevante nel caso di contratti misti o prestazioni complesse, dove può essere necessario un esame puntuale delle condizioni contrattuali per determinare correttamente il momento in cui l’imposta diventa dovuta.

In alcuni casi particolari, l’iva esigibile può anticiparsi rispetto al momento naturale di esecuzione dell’operazione, ad esempio quando è emessa fattura anticipata o quando il corrispettivo è riscosso in via anticipata. In questi casi, il legislatore fiscale stabilisce che l’imposta diventa esigibile nel momento dell’emissione della fattura o del pagamento, anche se la prestazione non è stata ancora completata. Questa regola si applica per evitare fenomeni di evasione o elusione dell’imposta, garantendo all’Erario un gettito costante e coerente con la realtà economica delle operazioni.

Un altro elemento da considerare è la distinzione tra IVA esigibile e IVA detraibile. Mentre la prima rappresenta l’imposta che il soggetto passivo deve versare, la seconda riguarda l’IVA che lo stesso può portare in detrazione, in quanto relativa ad acquisti di beni e servizi inerenti all’attività d’impresa o professionale. Il principio di neutralità dell’IVA impone che la detrazione sia esercitabile nel periodo in cui si realizza l’esigibilità dell’imposta sugli acquisti, a condizione che la relativa fattura sia stata ricevuta e registrata. Ciò implica che la corretta identificazione dell’iva esigibile è essenziale non solo per il versamento dell’imposta, ma anche per il diritto alla detrazione, rendendo questo concetto un cardine della gestione dell’IVA.

Nel sistema IVA, la determinazione dell’iva esigibile incide anche sulla tempistica delle liquidazioni periodiche e, conseguentemente, sul calcolo dell’acconto IVA di dicembre, che si basa sull’imposta dovuta nei periodi precedenti. Una errata individuazione del momento di esigibilità può portare a scostamenti significativi tra l’imposta realmente dovuta e quella versata, generando sanzioni e interessi. Inoltre, l’esigibilità dell’IVA incide sulle scritture contabili, in quanto determina il momento in cui deve essere rilevata l’imposta nel libro IVA vendite. È quindi fondamentale che i soggetti obbligati dispongano di procedure interne adeguate a monitorare correttamente i momenti di emissione, incasso e registrazione delle fatture.

Dal punto di vista operativo, per i soggetti in contabilità ordinaria l’iva esigibile va considerata nel momento in cui sorge l’obbligo di pagamento dell’imposta, indipendentemente dall’incasso effettivo del corrispettivo. Questo principio può creare problemi di liquidità in presenza di crediti insoluti, poiché il contribuente deve versare l’IVA anche se non ha ancora incassato il relativo importo. In risposta a tale problematica, è stato introdotto il regime dell’IVA per cassa, che consente, a determinate condizioni, di far coincidere l’esigibilità dell’IVA con il momento dell’incasso. Questo regime è opzionale e prevede limiti di fatturato, ma offre una soluzione interessante per imprese che operano con clienti dilazionati.

Il tema dell’iva esigibile si collega anche agli obblighi di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei dati fiscali. L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni specifiche per garantire la corretta gestione dell’esigibilità nei flussi digitali, richiedendo la trasmissione tempestiva delle fatture tramite il Sistema di Interscambio. Tali obblighi rafforzano la trasparenza nei rapporti fiscali e rendono ancor più rilevante la puntualità nella gestione delle scadenze, perché una fattura trasmessa in ritardo può comportare una differente collocazione temporale dell’IVA esigibile.

In conclusione, il concetto di iva esigibile è centrale nel sistema dell’IVA, influenzando la liquidazione dell’imposta, il diritto alla detrazione, la tenuta delle scritture contabili e il rispetto delle scadenze fiscali. Una corretta comprensione dell’esigibilità consente di gestire con precisione le operazioni attive, evitando errori che possono sfociare in sanzioni. Il contribuente deve essere consapevole delle regole che governano l’esigibilità dell’IVA e dotarsi di strumenti adeguati per rilevare tempestivamente il momento impositivo. Solo così è possibile assicurare il pieno rispetto degli obblighi fiscali e mantenere sotto controllo la gestione dell’imposta.

DISCIPLINA FISCALE E ASPETTI OPERATIVI DELL'IVA ESIGIBILE

La disciplina fiscale dell’iva esigibile si fonda su una serie di principi e regole dettagliate che trovano applicazione in base alla natura dell’operazione posta in essere, alla categoria del soggetto passivo e al regime IVA adottato. Come già anticipato, il fulcro normativo è rappresentato dall’articolo 6 del DPR 633/1972, che suddivide le operazioni imponibili in cessioni di beni e prestazioni di servizi, stabilendo momenti diversi di esigibilità. Tuttavia, oltre a questo quadro generale, esistono casi particolari e deroghe che richiedono un’attenta analisi da parte degli operatori fiscali, al fine di determinare in modo preciso il momento in cui l’imposta deve essere computata nella liquidazione periodica.

Nel caso delle cessioni di beni mobili, la regola generale prevede che l’iva esigibile si verifichi al momento della consegna o spedizione del bene, indipendentemente dal pagamento. Se il pagamento o l’emissione della fattura avvengono in un momento precedente, l’esigibilità si anticipa. Questo principio è volto a evitare che l’operazione sfugga al prelievo impositivo per via di ritardi nella fatturazione. Nelle operazioni di prestazione di servizi, invece, l’iva esigibile si manifesta nel momento del pagamento, anche parziale, del corrispettivo. Tuttavia, l’emissione anticipata della fattura rende l’imposta esigibile sin da subito, a prescindere dall’effettivo incasso. Si tratta di una disciplina particolarmente significativa nei settori dove il pagamento può avvenire in più fasi o con tempistiche molto dilatate nel tempo.

Un altro aspetto di rilievo riguarda le fatture differite e le operazioni a cavallo tra due periodi. Quando si effettuano più cessioni di beni nel corso di un mese solare verso lo stesso soggetto, è possibile emettere una fattura riepilogativa entro il giorno 15 del mese successivo. In tal caso, l’iva esigibile si considera nel mese di effettuazione dell’operazione, non in quello di emissione della fattura. Questa regola consente una maggiore flessibilità operativa ma impone un attento monitoraggio delle date per evitare errori nella liquidazione.

In presenza di acconti, la disciplina prevede che l’iva esigibile scatti al momento dell’incasso dell’anticipo o all’emissione della relativa fattura, anche se la prestazione sarà resa in futuro. L’importanza di questa norma è evidente nei contratti di appalto, consulenza o fornitura continuativa, nei quali gli acconti sono frequenti. Occorre pertanto registrare tempestivamente l’incasso e riportare l’imposta nella liquidazione del periodo corrispondente. L’omessa annotazione di acconti o la loro errata collocazione temporale costituiscono violazioni sanzionabili, e possono compromettere la correttezza della dichiarazione IVA.

Va sottolineato che l’iva esigibile incide direttamente sul flusso di cassa dell’impresa, soprattutto per i soggetti che operano con pagamenti dilazionati. In questi casi, l’obbligo di versare l’imposta al momento della consegna del bene o della prestazione del servizio, senza aver ancora incassato il corrispettivo, può creare squilibri finanziari. Per rispondere a tale criticità, l’ordinamento ha introdotto il regime IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012), applicabile alle imprese con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro. Questo regime consente di posticipare l’esigibilità dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo, offrendo una maggiore coerenza tra obblighi fiscali e disponibilità finanziarie effettive.

Il regime IVA per cassa, pur rappresentando un’opportunità, comporta obblighi contabili e gestionali più complessi. Il contribuente deve infatti tenere una contabilità separata per monitorare i momenti di incasso e pagamento, ed è tenuto a indicare in fattura l’opzione per tale regime. L’iva esigibile deve quindi essere determinata in modo puntuale, e l’impresa deve garantire che l’incasso venga registrato correttamente. Inoltre, l’IVA diventa comunque esigibile dopo un anno dall’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora incassato, salvo procedure concorsuali del debitore. Questo termine perentorio limita i benefici del regime e impone un’attenta pianificazione.

Anche il reverse charge, o inversione contabile, ha implicazioni sulla determinazione dell’iva esigibile. In questo meccanismo, l’imposta è assolta dal cessionario anziché dal cedente, e diventa esigibile nel momento in cui è registrata la fattura ricevuta. È dunque il soggetto passivo destinatario dell’operazione a dover calcolare e versare l’IVA, con effetti simultanei sulla detrazione. Questa modalità è utilizzata in settori a rischio evasione, come edilizia, rottami, energia, e-commerce. Il corretto trattamento dell’iva esigibile in tali contesti richiede attenzione, poiché la violazione del meccanismo comporta sanzioni rilevanti.

Non meno importante è l’impatto delle note di variazione. Quando si emette una nota di credito per rettificare una fattura già emessa, è possibile correggere l’IVA precedentemente versata. Tuttavia, la possibilità di recupero dell’iva esigibile è subordinata a condizioni precise, tra cui l’avvenuta restituzione del corrispettivo o il mancato pagamento da parte del cliente, certificato da procedure concorsuali o esecutive. Solo in presenza di tali presupposti si può procedere alla variazione in diminuzione, annotando il nuovo documento nei registri IVA del periodo.

In conclusione, la corretta gestione dell’iva esigibile è una componente fondamentale della compliance fiscale e contabile. I professionisti devono conoscere a fondo la normativa, saper applicare le regole ai diversi tipi di operazioni e predisporre sistemi di controllo per monitorare le date chiave: emissione fattura, incasso, prestazione, registrazione. Solo così è possibile evitare errori, ridurre i rischi di sanzioni e garantire una pianificazione finanziaria coerente con gli obblighi impositivi.

ESEMPI PRATICI DI APPLICAZIONE DELL'IVA ESIGIBILE

Per comprendere appieno la portata operativa del concetto di iva esigibile, è utile analizzare una serie di esempi concreti che riflettono le diverse casistiche riscontrabili nella prassi quotidiana. Ogni situazione presenta sfumature specifiche in termini di tempistica, obblighi documentali e modalità di liquidazione, rendendo necessario un approccio accurato per evitare errori nella gestione dell’imposta.

Consideriamo innanzitutto una classica cessione di beni mobili. Un’azienda vende un lotto di computer a un cliente professionale in data 15 marzo. I beni vengono consegnati fisicamente lo stesso giorno e la fattura è emessa in data 20 marzo. Il pagamento è concordato per il 30 aprile. In questo caso, secondo la normativa, l’iva esigibile scatta il 15 marzo, data di consegna, in quanto è questa la data di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del DPR 633/1972. Non rileva il fatto che la fattura sia emessa successivamente, né il fatto che il pagamento avverrà un mese e mezzo dopo. L’IVA va pertanto inserita nella liquidazione del mese di marzo.

Passiamo ora a un caso di prestazione di servizi. Un consulente informatico fornisce assistenza tecnica continuativa a un’azienda nel corso del mese di maggio. Il pagamento avviene in data 5 giugno e la fattura è emessa il 6 giugno. In questo caso, non essendo intervenuta alcuna fatturazione anticipata, l’iva esigibile si verifica al momento dell’effettivo incasso, ossia il 5 giugno. Se, invece, il professionista avesse emesso la fattura in data 30 maggio, anticipando l’addebito, l’IVA sarebbe diventata esigibile a quella data, anche se il pagamento fosse avvenuto successivamente. Questo esempio evidenzia l’importanza della tempistica di emissione del documento fiscale.

Analizziamo ora un’operazione con acconto. Un’impresa di costruzioni stipula un contratto per la ristrutturazione di un capannone industriale. L’accordo prevede il versamento di un acconto pari al 30% del totale al momento della firma del contratto, con saldo alla fine dei lavori. La fattura per l’acconto è emessa il 10 febbraio e il cliente effettua il bonifico il 15 febbraio. In questo scenario, l’iva esigibile è determinata alla data del primo evento tra emissione della fattura e incasso del corrispettivo, quindi il 10 febbraio. L’impresa dovrà versare l’IVA corrispondente già nella liquidazione di febbraio, indipendentemente dal fatto che l’importo sia incassato solo cinque giorni dopo.

Un’altra casistica frequente è l’emissione di fattura differita. Supponiamo che un fornitore invii più partite di merce allo stesso cliente nel corso del mese di luglio: una il 5, una il 12 e una il 25. Il fornitore decide di emettere una fattura riepilogativa il 10 agosto. In tal caso, l’iva esigibile si riferisce al mese di luglio, in quanto le consegne (cioè le operazioni imponibili) sono avvenute in quel mese. Anche se la fattura è emessa successivamente, il contribuente è tenuto a includere l’IVA nella liquidazione del mese in cui si sono verificati i trasferimenti di proprietà dei beni.

Esaminiamo ora un caso relativo all’adozione del regime IVA per cassa. Un artigiano in regime ordinario semplificato, con volume d’affari annuo inferiore a 2 milioni di euro, emette fattura il 2 marzo per una prestazione di installazione impianti. Il pagamento avviene solo in data 25 giugno. Poiché ha optato per il regime di IVA per cassa, l’iva esigibile si determina al momento dell’incasso, cioè il 25 giugno. Tuttavia, se l’importo non venisse pagato entro il 2 marzo dell’anno successivo, l’IVA diventerebbe esigibile in automatico a prescindere dal pagamento, salvo situazioni di crisi aziendale del debitore formalmente riconosciute.

Nel caso di operazioni soggette a reverse charge, immaginiamo una società immobiliare che affida in subappalto lavori di rifinitura a una ditta edile. La fattura, emessa il 5 maggio, è soggetta a inversione contabile. La società ricevente deve integrare il documento e annotarlo nel registro degli acquisti e delle vendite. In tal caso, l’iva esigibile si determina alla data di registrazione della fattura, cioè il momento in cui la società appaltante effettua la doppia annotazione. È essenziale, quindi, che tale registrazione avvenga tempestivamente per garantire la corretta liquidazione.

Altro esempio è quello delle note di variazione. Un fornitore emette una fattura da 10.000 euro con IVA al 22% a gennaio. Il cliente, tuttavia, restituisce parte della merce e si concorda una rettifica dell’importo. Il fornitore emette nota di credito in data 10 febbraio. L’iva esigibile in diminuzione può essere riportata nella liquidazione del mese di febbraio, a condizione che la variazione sia motivata e correttamente documentata. Questo consente al fornitore di recuperare l’imposta già versata sull’importo oggetto di rettifica.

Un ulteriore caso riguarda le operazioni con enti pubblici. Un fornitore emette una fattura nei confronti di un Comune per la fornitura di arredi urbani. La pubblica amministrazione, soggetta a split payment, paga il netto senza IVA. In questo caso, l’iva esigibile è trattenuta dal committente e versata direttamente all’erario. Il fornitore annota l’imposta, ma non la versa, poiché adempie all’obbligo tramite il meccanismo dello split payment. La data di esigibilità resta quella della fattura, ma le modalità di pagamento sono particolari.

Questi esempi mostrano quanto sia fondamentale conoscere le regole che disciplinano l’iva esigibile per impostare correttamente la contabilità, evitare errori nella liquidazione e ridurre il rischio di contestazioni. Ogni tipologia di operazione richiede valutazioni specifiche, che tengano conto della natura del bene o servizio, delle clausole contrattuali e delle regole opzionali eventualmente applicate. La corretta gestione del momento di esigibilità non è solo una questione fiscale, ma rappresenta anche un elemento cruciale di gestione finanziaria e controllo interno per l’impresa.

IMPLICAZIONI OPERATIVE E CONTROLLI SULL’IVA ESIGIBILE

La corretta gestione dell’iva esigibile non è soltanto una questione contabile, ma rappresenta un elemento determinante nella gestione complessiva della fiscalità d’impresa. Un’errata determinazione della data di esigibilità dell’IVA può infatti comportare conseguenze significative in termini di sanzioni, interessi e contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, specialmente nel corso di verifiche o controlli successivi. Per questa ragione, ogni impresa deve dotarsi di procedure chiare e tracciabili che garantiscano l’allineamento tra eventi economici, emissione dei documenti fiscali e rilevazione nei registri.

Dal punto di vista operativo, uno degli aspetti più delicati è rappresentato dalla necessità di sincronizzare l’esigibilità dell’IVA con la liquidazione periodica. Questo significa che il contribuente deve monitorare attentamente non solo le date di emissione e registrazione delle fatture, ma anche le eventuali anticipazioni di pagamento, le consegne dei beni e le prestazioni effettuate. È quindi fondamentale un sistema di controllo interno efficiente, che consenta la tempestiva rilevazione di ogni evento fiscalmente rilevante ai fini dell’iva esigibile.

Un altro elemento da considerare è l’impatto delle modalità di fatturazione. L’utilizzo della fatturazione elettronica, ormai obbligatoria per la quasi totalità delle operazioni tra soggetti residenti in Italia, ha contribuito a ridurre i margini di errore nella gestione dell’IVA. Tuttavia, ha anche reso più facile per l’Amministrazione finanziaria effettuare controlli automatizzati, incrociando i dati trasmessi tramite SDI con le liquidazioni IVA e con i versamenti F24. Qualsiasi disallineamento tra le date indicate nei documenti e le tempistiche dichiarate può generare alert e richieste di chiarimento.

Nelle operazioni con fatture immediate, ad esempio, l’iva esigibile coincide generalmente con la data della fattura. È pertanto essenziale che il documento sia emesso contestualmente o entro termini precisi rispetto all’effettuazione dell’operazione. Nel caso di fatture differite, l’emissione deve avvenire entro il 15 del mese successivo, ma l’IVA resta riferita al mese di consegna. La gestione corretta di queste tempistiche richiede una precisa collaborazione tra uffici amministrativi, logistica e gestione degli ordini.

Un altro aspetto cruciale riguarda i regimi opzionali come quello dell’IVA per cassa. Sebbene tale regime consenta un allineamento tra incasso e versamento dell’imposta, offrendo vantaggi in termini di liquidità, esso comporta anche maggiori oneri organizzativi. Occorre, infatti, disporre di strumenti adeguati per monitorare ogni pagamento ricevuto o effettuato e per evitare che l’iva esigibile venga trascurata o rilevata in ritardo. È inoltre necessario ricordare che, in assenza di incasso entro il termine massimo di un anno, l’IVA diventa comunque esigibile, salvo casi specifici di insolvenza.

Sul piano dei controlli fiscali, l’Amministrazione finanziaria ha la possibilità di risalire a eventuali errori nella gestione dell’iva esigibile attraverso verifiche incrociate, analisi dei flussi di fatturazione e incassi, esame dei registri IVA e delle scritture contabili. In sede di verifica, è frequente che i funzionari richiedano copia delle fatture, delle contabili bancarie e delle bolle di consegna, allo scopo di ricostruire la sequenza degli eventi che determinano l’esigibilità. In questo contesto, la disponibilità di una documentazione completa e ordinata è fondamentale per tutelare la posizione del contribuente.

Un rischio ricorrente è quello legato alla gestione dei resi, delle rettifiche di prezzo e delle note di variazione. In assenza di un’attenta registrazione e gestione documentale, è possibile che il contribuente versi IVA su importi poi non effettivamente incassati o che, al contrario, ometta di effettuare il versamento a seguito di una variazione al rialzo. La normativa consente la variazione in diminuzione solo al ricorrere di specifiche condizioni, che devono essere opportunamente documentate. La corretta gestione dell’iva esigibile richiede quindi anche una puntuale applicazione dell’art. 26 del DPR 633/72.

Nelle operazioni internazionali, in particolare nelle cessioni intracomunitarie e nelle importazioni, l’iva esigibile assume connotazioni ulteriori. Per le cessioni intracomunitarie, la non imponibilità ai fini IVA si fonda su presupposti documentali precisi (es. prova del trasporto e identificativo del cessionario). Qualora tali presupposti non siano soddisfatti, l’IVA diventa esigibile in Italia. Nel caso delle importazioni, l’imposta è generalmente versata in dogana, ma è possibile optare per il pagamento in liquidazione IVA tramite il modello F24, rendendo necessaria una rigorosa quadratura tra i dati doganali e quelli contabili.

Anche il tema delle autofatture e delle operazioni soggette a reverse charge merita un approfondimento. In tali situazioni, il cessionario o committente è tenuto a integrare la fattura o emettere autofattura, indicando l’IVA dovuta sia in acquisto che in vendita. La data di registrazione del documento costituisce il momento in cui l’iva esigibile va rilevata, con l’obbligo di includerla nella liquidazione del periodo. Errori o ritardi in questa registrazione possono portare a versamenti omessi o errati, con conseguenti sanzioni.

Infine, occorre ricordare che l’iva esigibile non è solo una variabile da monitorare a fini fiscali, ma anche un indicatore utile nella pianificazione finanziaria aziendale. Sapere con esattezza quando scatta l’obbligo di versamento dell’imposta permette di prevedere uscite di cassa, ottimizzare i flussi finanziari e ridurre la pressione fiscale nei periodi di maggiore esposizione. In quest’ottica, la formazione del personale amministrativo e l’utilizzo di software contabili aggiornati diventano strumenti fondamentali per un approccio consapevole e strategico alla gestione dell’IVA.

In conclusione, il corretto trattamento dell’iva esigibile rappresenta un elemento cardine della compliance fiscale. Esso richiede attenzione, precisione e un costante aggiornamento sulle evoluzioni normative e prassi applicative. Un approccio superficiale o disorganizzato espone l’impresa a rischi non trascurabili, sia sotto il profilo economico che reputazionale. Per questo motivo, ogni realtà aziendale, indipendentemente dalle dimensioni, dovrebbe investire nella strutturazione di processi interni affidabili e nella consulenza di professionisti esperti in ambito tributario.

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