Leasing Partita Doppia: approfondiamo come funziona e la normativa di riferimento!
Aug 07, 2023LEASING PARTITA DOPPIA: INTRODUZIONE
In Italia, il leasing rappresenta uno strumento finanziario molto diffuso e utilizzato sia da aziende che da privati. È fondamentale comprendere come questo strumento si rifletta nelle scritture contabili in base al sistema della partita doppia, per una corretta gestione e rappresentazione delle finanze aziendali.
La prima domanda che sorge spontanea è: cosa intendiamo per partita doppia? È una metodologia di registrazione contabile che impone la scrittura di ogni operazione in almeno due conti diversi, uno in dare e uno in avere. Questo sistema garantisce l’equilibrio del bilancio in quanto ogni movimento di risorse dall'azienda (Dare) corrisponde a un ingresso (Avere).
Il leasing è un contratto mediante il quale una parte (il concedente) fornisce all'altra parte (il concessionario) l'uso di un bene di capitale per un determinato periodo di tempo, in cambio di pagamenti periodici. Al termine del contratto, l'utilizzatore ha l'opzione di acquistare il bene ad un prezzo prestabilito.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per una corretta gestione della contabilità del leasing, è fondamentale comprendere in profondità le normative che lo disciplinano. In particolare, l'articolo 2425-bis del Codice Civile italiano e i Principi Contabili Italiani OIC 12 e OIC 20 sono rilevanti in questo contesto.
L'articolo 2425-bis del Codice Civile disciplina le note integrative del bilancio di esercizio e, al comma 1, lettera c-bis), impone l'obbligo di indicare, per i beni acquisiti in leasing, il costo storico, gli ammortamenti cumulati, i canoni scaduti e quelli ancora dovuti, distinguendo tra quelli a medio e a lungo termine.
In pratica, questo articolo impone la trasparenza nella rappresentazione delle operazioni di leasing, obbligando le aziende a fornire un quadro dettagliato e preciso dei beni acquisiti tramite leasing nel proprio bilancio.
PRINCIPIO CONTABILE OIC 12 E PRINCIPIO CONTABILE OIC 20
Il Principio Contabile Italiano OIC 12 ("Leasing") regolamenta la contabilizzazione dei contratti di leasing. Il principio distingue tra leasing finanziario e leasing operativo.
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Nel leasing finanziario, il rischio e i benefici derivanti dalla proprietà del bene sono trasferiti al locatario, che deve quindi riconoscere il bene e il relativo debito nel proprio bilancio. Questo tipo di leasing viene anche definito "leasing a scopo finanziario" o "leasing sostanziale".
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Nel leasing operativo, invece, il rischio e i benefici derivanti dalla proprietà del bene rimangono sostanzialmente in capo al locatore. Pertanto, il locatario non deve riconoscere il bene e il relativo debito nel proprio bilancio, ma deve riconoscere solo i canoni di leasing come costi nel conto economico.
Il Principio Contabile Italiano OIC 20 ("Costi per interessi") fornisce indicazioni sulla contabilizzazione degli interessi sui contratti di leasing. Il principio stabilisce che gli interessi impliciti nei canoni di leasing devono essere riconosciuti come costi nel conto economico nell'arco del contratto di leasing.
Inoltre, il principio prevede che la quota capitale dei canoni di leasing venga detratta dal costo del bene acquisito in leasing, mentre la quota interessi dei canoni sia riconosciuta come costo nel conto economico.
In sintesi, la normativa di riferimento fornisce una guida chiara e dettagliata su come gestire la contabilizzazione delle operazioni di leasing in Italia. Una conoscenza approfondita di queste norme è fondamentale per una gestione corretta e trasparente delle operazioni di leasing.
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LEASING
La registrazione del contratto di leasing avviene al momento della stipula del contratto stesso.
Esempio:
Supponiamo di avere un contratto di leasing per un veicolo di valore 50.000 euro, con un canone di leasing di 10.000 euro all'anno per 5 anni e un valore residuo di 10.000 euro.
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Alla stipula del contratto, si registra il valore del bene nel conto economico "Immobili e Beni in Leasing (I.B.L.)" in dare e si accantona una somma nel conto "Debiti verso Società di Leasing" in avere.
DARE: Immobili e Beni in Leasing (I.B.L.) 50.000€
AVERE: Debiti verso Società di Leasing 50.000€
I canoni di leasing vengono suddivisi in quota capitale e quota interessi.
Esempio:
Se il canone annuo è di 10.000 euro e gli interessi ammontano a 1.000 euro, si avrà il seguente movimento contabile alla scadenza del primo canone:
DARE: Debiti verso società di leasing 10.000€
DARE: Oneri finanziari per interessi (conto economico) 1.000€
AVERE: Banca 11.000€
AMMORTAMENTO DEL BENE IN LEASING
L'ammortamento del bene in leasing avviene secondo i criteri ordinari di ammortamento.
Esempio:
Supponiamo che il piano di ammortamento sia lineare su 5 anni, si avrà un ammortamento di 8.000 euro all'anno (40.000 euro / 5 anni).
DARE: Ammortamenti su Immobili e Beni in Leasing (conto economico) 8.000€
AVERE: Fondo Ammortamento Immobili e Beni in Leasing (F.A.I.B.L.) 8.000€
Al termine del contratto, l'azienda può decidere di riscattare il bene versando il valore residuo.
Esempio:
Se il valore residuo è di 10.000 euro, la registrazione contabile avrà in dare una voce di Bilancio attiva e sarà:
DARE: Immobili e Beni in Leasing (I.B.L.) 10.000€
AVERE: Banca 10.000€
CONCLUSIONI
Il leasing partita doppia rappresenta uno degli strumenti di finanziamento più utilizzati nelle aziende italiane. La sua corretta registrazione contabile, come illustrato, è fondamentale per la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda. Ogni passaggio, dalla stipula del contratto, al pagamento dei canoni, all'ammortamento del bene fino al suo eventuale riscatto, deve essere attentamente monitorato e registrato secondo le disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili Italiani. Solo così l'azienda potrà beneficiare pienamente delle opportunità offerte dal leasing.

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