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Ammortamento Leasing: approfondiamo insieme cos'è e come gestirlo!

ammortamento Aug 20, 2025
 

AMMORTAMENTO LEASING: GUIDA COMPLETA ALLA CORRETTA RILEVAZIONE CONTABILE

Il concetto di ammortamento leasing rappresenta una tematica centrale nella contabilità delle imprese che ricorrono a contratti di locazione finanziaria per l’acquisizione di beni strumentali. In ambito economico-aziendale, l’ammortamento è il procedimento tecnico-contabile volto a ripartire sistematicamente il costo di un’attività a utilità pluriennale lungo la durata della sua vita utile. Quando l’impresa acquisisce beni attraverso contratti di leasing, la peculiarità del regime contabile impone valutazioni particolari per rappresentare correttamente tali operazioni nei bilanci. L’ammortamento nel leasing si differenzia rispetto all’ammortamento ordinario dei beni acquistati in proprietà, in quanto coinvolge specifiche norme civilistiche e fiscali che regolano la registrazione e la deduzione dei costi connessi ai canoni pagati e al valore dei beni sottostanti.

Nel leasing finanziario, la società utilizzatrice del bene – detta locataria – assume su di sé sostanzialmente tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà del bene, pur non acquisendone la titolarità giuridica fino al riscatto. In tale prospettiva, la normativa contabile italiana ha previsto regole ad hoc per consentire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa. Secondo il principio OIC 32, l’operazione deve essere iscritta nel bilancio della locataria come se si trattasse di un’acquisizione a titolo definitivo del bene. Ciò implica che il bene venga riconosciuto nell’attivo dello stato patrimoniale al valore corrente del contratto, mentre il debito verso la società di leasing venga contabilizzato tra le passività. In tale contesto, l’ammortamento leasing si applica al bene come per qualsiasi cespite di proprietà, in base alla sua vita utile e non alla durata del contratto.

L’adozione di tale criterio rappresenta un’importante innovazione rispetto alla prassi precedente, nella quale i canoni di leasing venivano registrati esclusivamente a conto economico, senza evidenziare in bilancio il valore del bene sottostante. Questa impostazione, seppure ancora ammessa in sede fiscale, non riflette pienamente la sostanza economica dell’operazione e può determinare una rappresentazione distorta del patrimonio aziendale. L’ammortamento leasing secondo i principi contabili nazionali consente invece di uniformarsi alle migliori prassi internazionali, in linea con quanto previsto dai principi IFRS, in particolare l’IFRS 16, che ha introdotto un trattamento contabile analogo a livello europeo e globale.

Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda la determinazione della base di ammortamento. Secondo quanto previsto dall’OIC 32, il valore da ammortizzare corrisponde al fair value del bene alla data di inizio del contratto o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti. Questo valore costituisce la base per la successiva imputazione sistematica dell’ammortamento, che deve essere effettuata sulla base della vita utile economica del bene, determinata secondo criteri tecnici e razionali. In tale ottica, l’ammortamento leasing non può essere calcolato in modo arbitrario, ma richiede una valutazione puntuale delle caratteristiche del bene, del suo impiego produttivo e della durata stimata di utilizzabilità.

La durata del contratto di leasing può non coincidere con la vita utile del bene. Ad esempio, nel caso di beni strumentali ad alta obsolescenza tecnologica, la durata del leasing potrebbe essere inferiore alla vita utile residua, oppure, in altri casi, superiore. In questi casi, l’impresa dovrà adottare un criterio prudente per determinare il piano di ammortamento, adeguando eventualmente il valore residuo del bene alla fine del contratto. Inoltre, in caso di esercizio dell’opzione di riscatto, il valore di riscatto dovrà essere integrato nel valore contabile del cespite, proseguendo l’ammortamento leasing in continuità con il piano originario.

Dal punto di vista gestionale, la corretta rilevazione e l’ammortamento dei beni in leasing consente di disporre di informazioni più precise per la pianificazione degli investimenti e per il controllo di gestione. L’iscrizione in bilancio del bene e del relativo debito consente inoltre una maggiore trasparenza nella rappresentazione della struttura finanziaria dell’impresa. Tuttavia, tale approccio comporta anche un aumento degli oneri amministrativi, in quanto richiede una contabilizzazione più articolata e il rispetto di procedure più rigorose.

Infine, l’ammortamento leasing assume rilevanza anche nella redazione dei prospetti informativi richiesti dalla normativa civilistica. In particolare, la nota integrativa deve fornire dettagliate informazioni sulla natura dei beni acquisiti in leasing, sulle condizioni contrattuali, sulla durata del contratto, sull’importo complessivo dei canoni e sul valore residuo dei beni. Tali informazioni sono essenziali per consentire ai terzi – analisti, finanziatori, soci – di comprendere la reale consistenza patrimoniale e gli impegni finanziari dell’impresa. La chiarezza e la completezza delle informazioni fornite rappresentano un indice della qualità dell’informativa di bilancio e della trasparenza gestionale dell’azienda.

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente come l’ammortamento leasing costituisca una componente fondamentale della corretta rappresentazione contabile degli strumenti di leasing finanziario, con implicazioni rilevanti sotto il profilo civilistico, fiscale, gestionale e informativo. Una gestione accurata di tale aspetto contabile è essenziale per garantire la coerenza e l’affidabilità del bilancio d’esercizio, nonché per supportare un processo decisionale consapevole e strategico all’interno dell’impresa. 

TRATTAMENTO FISCALE E DIFFERENZE TRA CONTABILITÀ CIVILISTICA E FISCALE

Nel contesto italiano, il tema dell’ammortamento leasing assume una rilevanza significativa non solo dal punto di vista contabile ma anche in ambito fiscale. Le divergenze tra il trattamento previsto dai principi contabili civilistici, come l’OIC 32, e le disposizioni normative in materia tributaria generano implicazioni operative che le imprese devono gestire con attenzione per garantire la correttezza delle dichiarazioni fiscali e la coerenza delle scritture contabili. La fiscalità del leasing è infatti disciplinata dall’articolo 102, comma 7, del TUIR, che prevede una deducibilità dei canoni di locazione finanziaria proporzionalmente alla durata contrattuale del contratto stesso, indipendentemente dalla vita utile del bene.

Questa differenza di impostazione determina il cosiddetto disallineamento civilistico-fiscale. Mentre la contabilità civilistica, come detto, prevede l’iscrizione del bene e l’ammortamento leasing in bilancio secondo la vita utile del cespite, ai fini fiscali si considera invece la deduzione dei canoni in funzione della durata del contratto. La conseguenza diretta è la necessità di gestire il fenomeno delle variazioni temporanee in sede di determinazione del reddito imponibile, attraverso le apposite rettifiche in aumento o in diminuzione del risultato civilistico. Questa prassi è fondamentale per il rispetto dei principi di correttezza fiscale e per l’elaborazione del modello Redditi.

Un aspetto chiave riguarda la decorrenza del periodo di deducibilità. Il legislatore ha stabilito che i canoni di leasing siano deducibili dal momento di stipula del contratto, purché il bene sia stato consegnato. La durata minima fiscalmente rilevante è pari ai due terzi della vita utile del bene per i beni mobili e a 11 anni per gli immobili, fatta salva l’ipotesi in cui la durata contrattuale sia superiore. Questo significa che anche se il piano di ammortamento leasing civilistico prevede una vita utile di cinque anni, ma il contratto ha durata di tre anni, i canoni saranno integralmente deducibili solo se la durata copre almeno i due terzi di cinque anni, ovvero 3,33 anni.

Inoltre, per quanto riguarda il riscatto finale, la normativa fiscale prevede che l’importo del prezzo di riscatto debba essere capitalizzato nell’attivo patrimoniale e quindi ammortizzato secondo le regole ordinarie. Questo comporta un ulteriore elemento di disallineamento, in quanto la contabilità civilistica integra già il riscatto nel piano iniziale. Le imprese devono dunque predisporre un piano di ammortamento fiscale separato, che tenga conto della normativa tributaria, mantenendo un apposito prospetto extracontabile per garantire la riconciliazione tra i due ambiti.

Le differenze possono inoltre incidere sugli indici economico-finanziari di bilancio. Ad esempio, nel caso in cui l’ammortamento leasing civilistico sia più rapido rispetto alla deduzione fiscale, il risultato civilistico potrà risultare inferiore rispetto al reddito imponibile. Questo comporta, da un lato, un maggiore carico fiscale nel breve termine, e dall’altro un differimento nel tempo del beneficio fiscale connesso alla deduzione integrale dei costi. Al contrario, in presenza di contratti con canoni elevati nella fase iniziale, la deduzione fiscale potrebbe anticipare il costo effettivo dell’ammortamento contabile, determinando una situazione opposta.

Ulteriore rilevanza assume il principio della derivazione rafforzata, introdotto con il D.Lgs. 139/2015 e applicabile alle imprese che redigono il bilancio secondo i principi OIC. Tale principio prevede che, per determinare il reddito d’impresa, si debba fare riferimento ai valori di bilancio, fatta eccezione per le disposizioni che prevedono limiti di deducibilità specifici. In tale ottica, l’ammortamento leasing civilistico può diventare la base per la deduzione fiscale, se non contrastato da disposizioni fiscali specifiche. Tuttavia, nella pratica, le norme del TUIR in materia di leasing restano prevalenti e richiedono la gestione del doppio binario civilistico-fiscale.

Un’attenzione particolare va inoltre riservata al trattamento dell’IVA nei contratti di leasing. I canoni periodici sono soggetti a IVA, che può essere detratta se il bene è utilizzato nell’ambito dell’attività d’impresa. Anche il prezzo di riscatto è imponibile e comporta il versamento dell’IVA relativa. Tuttavia, a differenza dell’ammortamento civilistico, l’IVA non viene ammortizzata ma detratta in sede di liquidazione periodica. È quindi importante per l’impresa verificare la coerenza dell’utilizzo del bene con l’attività d’impresa per evitare contestazioni in sede di verifica.

Infine, si segnala che le differenze tra l’ammortamento leasing civilistico e fiscale devono essere adeguatamente documentate nella nota integrativa e nei prospetti fiscali. La trasparenza su tali divergenze non solo consente un controllo più accurato da parte degli organi interni e dei revisori, ma costituisce anche un elemento essenziale per la gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria. In caso di accertamento, la capacità dell’impresa di dimostrare la correttezza delle deduzioni e la coerenza tra i due piani di ammortamento è un elemento determinante per la difesa delle proprie posizioni fiscali.

In conclusione, il corretto trattamento del leasing richiede una doppia attenzione: da un lato il rispetto dei principi contabili civilistici, con l’applicazione dell’ammortamento leasing secondo la vita utile del bene; dall’altro il rispetto delle regole fiscali, con la gestione delle deduzioni in base alla durata contrattuale. Solo attraverso una gestione accurata di entrambi i profili l’impresa potrà garantire una rappresentazione contabile corretta, una fiscalità coerente e una piena compliance normativa.

ESEMPI PRATICI DI APPLICAZIONE DELL’AMMORTAMENTO LEASING

Per comprendere meglio le implicazioni concrete dell’ammortamento leasing, è utile analizzare alcune casistiche rappresentative che mostrano come i principi teorici si traducano in rilevazioni contabili ed effetti fiscali. Questi esempi consentono di cogliere le principali criticità e le modalità operative attraverso cui le imprese gestiscono i contratti di locazione finanziaria, armonizzando gli aspetti civilistici con quelli tributari e garantendo una rappresentazione fedele e conforme agli obblighi normativi.

Un primo esempio riguarda un contratto di leasing per un macchinario strumentale del valore di 60.000 euro, con durata contrattuale di 5 anni e valore di riscatto pari a 1.000 euro. Il bene ha una vita utile stimata di 6 anni. Secondo la disciplina civilistica, l’impresa iscrive il bene tra le immobilizzazioni materiali al momento della consegna, insieme all’obbligazione verso la società di leasing per il valore complessivo del contratto. L’ammortamento leasing avverrà in base alla vita utile del bene, quindi su un periodo di 6 anni. In bilancio, si rileverà ogni anno una quota costante pari a 10.000 euro, mentre i canoni versati saranno rilevati come diminuzione del debito. Il riscatto sarà registrato come estinzione del debito e non darà luogo a ulteriori ammortamenti.

Ai fini fiscali, tuttavia, si applica la regola dei due terzi della vita utile, ovvero una durata fiscalmente ammessa di almeno 4 anni. Poiché la durata contrattuale di 5 anni supera tale soglia, i canoni saranno interamente deducibili. In questo caso, la deduzione fiscale dei canoni avverrà in misura pari all’importo annuo versato, compreso tra capitale e interessi. Alla fine del contratto, il bene verrà riscattato e il valore sarà iscritto nell’attivo patrimoniale ai fini fiscali, soggetto a normale ammortamento. Il disallineamento rispetto all’ammortamento leasing civilistico sarà temporaneo e sanabile tramite variazioni extracontabili.

Un secondo caso esemplificativo riguarda un leasing immobiliare, con valore del bene pari a 800.000 euro, durata del contratto pari a 10 anni e valore di riscatto fissato a 50.000 euro. In questo caso, la vita utile stimata è di 30 anni. Ai fini civilistici, il bene sarà iscritto in bilancio e l’ammortamento leasing si effettuerà lungo l’intero arco temporale di 30 anni. Ogni anno, l’impresa contabilizzerà quindi un ammortamento pari a circa 26.667 euro. Tuttavia, secondo le regole fiscali, la durata minima per la deducibilità è fissata a 11 anni, quindi il contratto di 10 anni non soddisfa i requisiti. Di conseguenza, la deduzione dei canoni non sarà ammessa integralmente anno per anno, e l’impresa dovrà effettuare una variazione in aumento del reddito imponibile. Il risultato sarà una minore deduzione fiscale nel breve periodo, compensata in futuro con la deducibilità dei costi al momento del riscatto.

Un terzo scenario può riguardare un’auto aziendale con un contratto di leasing della durata di 4 anni e valore totale del contratto pari a 40.000 euro. La vita utile dell’autovettura è stimata in 5 anni. Secondo l’approccio civilistico, l’ammortamento leasing si effettua su cinque anni, con una quota annua di 8.000 euro. Fiscalmente, però, l’ammortamento dei veicoli aziendali presenta limiti di deducibilità stringenti, come previsto dall’articolo 164 del TUIR, che impone un plafond massimo di costo ammesso pari a 18.075,99 euro per auto non assegnate a uso esclusivo. Di conseguenza, l’impresa potrà dedurre fiscalmente solo una parte dei canoni, calcolati in proporzione al valore fiscalmente riconosciuto del bene. Anche in questo caso, si genera un disallineamento temporaneo tra ammortamento civilistico e fiscale.

Un ulteriore esempio può essere quello di un bene oggetto di leasing operativo, che, pur essendo contabilmente assimilabile a una locazione semplice, può generare confusione in fase di redazione del bilancio. In questo caso, i canoni vengono imputati direttamente a conto economico come costi per godimento beni di terzi, senza l’iscrizione del bene nel patrimonio. Tuttavia, l’ammortamento leasing non trova applicazione in quanto si tratta di una locazione e non di un acquisto con opzione di riscatto. È quindi fondamentale valutare attentamente la natura del contratto per applicare correttamente le regole contabili.

Gli esempi sopra riportati evidenziano la complessità dell’ammortamento leasing e la necessità di effettuare un’analisi puntuale di ciascun contratto. La corretta classificazione tra leasing finanziario e operativo, la verifica della durata contrattuale rispetto alla vita utile, la gestione dei disallineamenti fiscali e la documentazione extracontabile rappresentano tutti elementi imprescindibili per una corretta gestione. Le imprese devono inoltre monitorare l’evoluzione normativa e i chiarimenti interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate, così da adeguare i propri comportamenti e limitare il rischio di contestazioni.

Dal punto di vista operativo, l’elaborazione di prospetti di riconciliazione tra ammortamento civilistico e fiscale, la gestione tempestiva delle variazioni extracontabili, la corretta indicazione nelle dichiarazioni dei redditi e l’aggiornamento delle procedure amministrative contabili sono strumenti indispensabili per il rispetto delle norme. Anche i software gestionali devono essere configurati in modo da distinguere le quote di ammortamento civilistico da quelle fiscalmente deducibili, per evitare errori nella generazione dei modelli fiscali.

Infine, è utile sottolineare come l’ammortamento leasing possa avere un impatto significativo sugli indicatori economico-patrimoniali, influenzando il risultato operativo, il patrimonio netto, la posizione finanziaria netta e i rating creditizi. Una gestione consapevole di questi aspetti consente non solo di migliorare la compliance contabile e fiscale, ma anche di ottimizzare la pianificazione finanziaria e la presentazione del bilancio a stakeholder esterni come banche, investitori e soci.

CRITICITÀ APPLICATIVE E SOLUZIONI PER LA GESTIONE DELL’AMMORTAMENTO LEASING

La corretta applicazione dell’ammortamento leasing comporta diverse criticità operative e interpretative che le imprese devono affrontare nella gestione contabile e fiscale. Queste problematiche emergono soprattutto nei casi di disallineamento tra la normativa civilistica e quella tributaria, nella classificazione del contratto di leasing e nella gestione delle variazioni extracontabili. Uno dei principali ostacoli consiste nella distinzione tra leasing finanziario e leasing operativo, con implicazioni dirette sulla rilevazione in bilancio e sulla deducibilità fiscale dei canoni. La corretta individuazione della natura del contratto è fondamentale per evitare errori di classificazione che potrebbero condurre a irregolarità contabili o contestazioni in sede di verifica fiscale.

Un’altra criticità frequente riguarda la determinazione della vita utile del bene oggetto del leasing. Tale stima influenza direttamente la durata dell’ammortamento leasing civilistico, che può non coincidere con quella prevista dalla normativa fiscale. Quando il periodo contrattuale di leasing è inferiore ai due terzi della vita utile del bene, la deducibilità fiscale dei canoni viene limitata, generando la necessità di variazioni in aumento del reddito imponibile. Questo disallineamento richiede un’attenta gestione delle scritture extracontabili e una documentazione puntuale, per garantire la corretta determinazione del reddito d’impresa. Inoltre, le imprese devono tenere conto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito ai criteri di deducibilità, che possono cambiare nel tempo o essere soggetti a interpretazioni difformi.

Un aspetto rilevante riguarda la gestione del riscatto del bene al termine del contratto. Se il bene viene iscritto tra le immobilizzazioni materiali, è necessario avviare un nuovo piano di ammortamento leasing ai fini fiscali, basato sul valore di riscatto. Tuttavia, in molti casi, il valore residuo può essere fiscalmente irrilevante o soggetto a ulteriori limiti di deducibilità, soprattutto per alcune categorie di beni come autoveicoli o immobili strumentali. Anche la registrazione contabile del riscatto può generare divergenze tra i principi contabili nazionali e internazionali, richiedendo una riconciliazione accurata ai fini della redazione del bilancio.

Un’ulteriore complessità è rappresentata dall’adeguamento dei sistemi informativi contabili. I software gestionali devono essere in grado di distinguere tra ammortamenti civilistici e fiscali, tracciare le differenze temporanee e supportare la compilazione dei quadri dichiarativi. In assenza di strumenti adeguati, aumenta il rischio di errori di imputazione, con conseguenze sul risultato economico, sul calcolo delle imposte e sulla compliance tributaria. Le imprese devono pertanto investire in soluzioni informatiche che permettano un monitoraggio continuo delle poste differite e delle scritture extracontabili, facilitando il lavoro del reparto amministrativo e del consulente fiscale.

Anche la comunicazione con i revisori legali e gli organi di controllo può generare problemi. L’ammortamento leasing, specie in presenza di rilevanti differenze tra valori civilistici e fiscali, richiede un’adeguata disclosure in nota integrativa e una giustificazione dettagliata delle scelte contabili effettuate. La mancata evidenza delle politiche adottate o l’assenza di una motivazione tecnica sufficiente possono costituire elementi di criticità in sede di revisione o controllo. La redazione della nota integrativa deve pertanto essere accurata, chiara e coerente con le scritture contabili, evidenziando la metodologia seguita per la valutazione dei beni in leasing e l’eventuale presenza di variazioni temporanee.

Infine, vi è il rischio di contestazioni in sede di accertamento fiscale. L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito delle verifiche, pone particolare attenzione ai contratti di leasing e alla corretta deducibilità dei canoni. In caso di incongruenze tra la durata del contratto e la vita utile del bene, o di errori nella determinazione delle quote deducibili, il contribuente può essere chiamato a giustificare le scelte effettuate. Una gestione accurata dell’ammortamento leasing, supportata da una documentazione tecnica dettagliata e da una consulenza specializzata, rappresenta quindi una garanzia di tutela per l’impresa e un presidio contro il rischio fiscale.

In sintesi, le criticità applicative dell’ammortamento leasing non vanno sottovalutate. Esse richiedono un approccio integrato tra area amministrativa, fiscale e legale, una costante attività di aggiornamento e una collaborazione efficace con consulenti esterni e revisori. Solo attraverso una pianificazione attenta, una documentazione solida e un sistema informativo ben strutturato è possibile garantire una gestione conforme alle normative vigenti e minimizzare il rischio di errori o contestazioni. La consapevolezza delle implicazioni operative dell’ammortamento leasing rappresenta quindi un elemento essenziale per tutte le imprese che ricorrono al leasing come strumento di finanziamento e investimento.

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