Conto Economico Legge: approfondiamo insieme la sua struttura e come funziona!
May 21, 2025CONTO ECONOMICO LEGGE: DEFINIZIONE E STRUTTURA
Il conto economico legge rappresenta uno degli strumenti fondamentali della contabilità d’impresa, disciplinato dalla normativa civilistica italiana e, in particolare, dall’articolo 2425 del codice civile. Esso è parte integrante del bilancio d’esercizio e ha lo scopo di rappresentare, in modo chiaro e veritiero, il risultato economico dell’attività aziendale di un determinato esercizio. La normativa definisce con precisione la struttura, le voci da includere e le modalità con cui presentare i dati, al fine di garantire uniformità, trasparenza e confrontabilità tra le diverse realtà imprenditoriali.
Il conto economico legge è predisposto con il metodo scalare, articolato in macro-aree che riflettono la formazione del risultato economico. La prima sezione riguarda il valore della produzione (voce A), che include i ricavi delle vendite e delle prestazioni, le variazioni delle rimanenze, i lavori interni capitalizzati e altri ricavi. Seguono i costi della produzione (voce B), che comprendono materie prime, servizi, godimento beni di terzi, personale, ammortamenti e svalutazioni, accantonamenti e oneri diversi di gestione. Il risultato della differenza tra valore e costi della produzione rappresenta il margine operativo lordo.
Successivamente, la legge prevede la separata indicazione dei proventi e oneri finanziari (voce C), delle rettifiche di valore di attività finanziarie (voce D) e dei proventi e oneri straordinari (voce E). Il risultato di queste sezioni porta alla determinazione dell’utile o perdita prima delle imposte, a cui vengono aggiunte le imposte sul reddito e, infine, l’utile o perdita d’esercizio.
Un elemento rilevante della normativa è l’obbligo di chiarezza e trasparenza. Il principio della rappresentazione veritiera e corretta impone all’impresa di indicare nel conto economico legge tutte le componenti positive e negative di reddito in modo da consentire una comprensione completa dell’andamento aziendale. La legge consente in alcuni casi l’aggregazione di voci, ma solo se ciò non compromette la chiarezza del bilancio e a condizione che siano fornite informazioni dettagliate nella nota integrativa.
Anche la classificazione delle voci segue uno schema fisso, obbligatorio per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria. In particolare, è vietata la compensazione tra componenti di natura diversa (es. costi con ricavi), se non espressamente prevista dalla legge. Questa impostazione mira a evitare manipolazioni o distorsioni nella rappresentazione del risultato economico e favorisce la trasparenza verso soci, investitori, creditori e altri stakeholder.
Infine, il conto economico legge deve essere redatto rispettando il principio di competenza economica: i costi e i ricavi devono essere imputati all’esercizio di competenza, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. Ciò significa che è necessario attribuire ogni componente economica al periodo in cui essa ha effettivamente avuto effetto, per garantire un risultato d’esercizio attendibile e rappresentativo dell’effettivo andamento della gestione.
ASPETTI CIVILISTICI E OBBLIGHI DI REDAZIONE
L’obbligo di redigere il conto economico legge è stabilito dall’articolo 2423 e seguenti del codice civile. Esso riguarda tutte le società di capitali, che devono redigere il bilancio in conformità agli articoli dal 2423 al 2435-bis, a seconda della dimensione dell’impresa e della tipologia di bilancio (ordinario, abbreviato o micro). Il conto economico fa parte integrante del bilancio, insieme allo stato patrimoniale, alla nota integrativa e, se obbligatoria, alla relazione sulla gestione.
Nel contesto civilistico, la funzione del conto economico legge è quella di fornire informazioni sulla redditività dell’impresa e sull’efficienza della gestione. A tal fine, è richiesta la redazione con criteri prudenziali, cioè tenendo conto delle perdite anche se non ancora realizzate e non contabilizzando ricavi e utili non ancora realizzati. L’articolo 2425 specifica l’obbligo di utilizzare le voci indicate nello schema, senza possibilità di modifica o adattamento arbitrario, salvo le specifiche deroghe per le imprese minori.
In caso di bilancio abbreviato (art. 2435-bis), la normativa consente alcune semplificazioni, come la possibilità di aggregare certe voci e l’esonero dalla presentazione di alcune informazioni nella nota integrativa. Tuttavia, il conto economico legge deve comunque essere redatto secondo criteri veritieri e corretti, con la necessaria rappresentazione delle componenti economiche significative.
Per le micro-imprese (art. 2435-ter), è previsto un ulteriore alleggerimento, con la possibilità di non presentare la nota integrativa se nel conto economico sono fornite le informazioni essenziali. Tuttavia, anche in questo caso, le voci principali del conto economico legge devono essere rispettate, e l’informativa non può essere omessa quando è essenziale per comprendere la situazione economica dell’impresa.
Un punto critico nella redazione è rappresentato dalla corretta imputazione dei proventi e oneri straordinari. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015, le voci straordinarie sono state eliminate dallo schema del conto economico, e i componenti atipici devono ora essere riclassificati all’interno delle aree ordinarie, con un’adeguata spiegazione in nota integrativa. Ciò impone maggiore attenzione nella classificazione delle componenti economiche, per evitare errori e possibili sanzioni.
È infine necessario ricordare che il bilancio, comprensivo del conto economico legge, deve essere approvato dall’assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, o entro 180 giorni in presenza di particolari condizioni, come la presenza di un bilancio consolidato o esigenze organizzative particolari. Il deposito presso il Registro delle Imprese deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione.
ASPETTI FISCALI E RICADUTE SUL REDDITO IMPONIBILE
Il conto economico legge ha un impatto diretto sulla determinazione del reddito imponibile d’impresa, poiché le voci in esso contenute costituiscono la base per la formazione del risultato fiscale. Tuttavia, è importante tenere presente che la normativa tributaria non coincide sempre con quella civilistica: molte voci iscritte nel conto economico possono essere oggetto di variazioni in aumento o in diminuzione ai fini fiscali, secondo quanto previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
La logica fiscale si basa sul principio di derivazione, secondo cui il reddito imponibile è calcolato partendo dal risultato civilistico, rettificato in base alle norme fiscali. Alcuni esempi di rettifiche riguardano gli ammortamenti, le svalutazioni, gli accantonamenti, le sopravvenienze attive e passive, che possono avere regole di deducibilità diverse da quelle previste per la redazione del conto economico legge.
Un aspetto delicato è rappresentato dalla gestione dei ricavi. Ai fini fiscali, i ricavi sono imponibili secondo il principio di competenza, ma con specifiche eccezioni, ad esempio per le vendite con riserva di proprietà o per le prestazioni di servizi continuative. Allo stesso modo, non tutti i costi rilevati nel conto economico sono automaticamente deducibili. La deducibilità fiscale è subordinata alla certezza, inerenza e competenza del costo, oltre al rispetto di eventuali limiti quantitativi o temporali.
Un caso tipico è quello degli accantonamenti. Nel conto economico legge, è possibile accantonare a fondi per rischi e oneri in presenza di passività probabili e misurabili. Tuttavia, la deducibilità fiscale di tali accantonamenti è ammessa solo in casi specifici (es. TFR, fondo svalutazione crediti entro il limite dello 0,5% dei crediti esistenti). In caso contrario, si generano variazioni in aumento nel quadro RF del modello Redditi.
Anche le sopravvenienze attive e passive devono essere gestite con attenzione. Civilisticamente, esse sono rilevate nel conto economico legge in funzione della loro natura e dell’esercizio di competenza. Fiscalmente, alcune sopravvenienze attive sono imponibili solo se derivanti da fatti che comportano una variazione patrimoniale positiva, mentre altre possono beneficiare di esenzioni (es. sopravvenienze da condoni o da accordi transattivi).
Il principio della competenza rappresenta il filo conduttore, ma la sua applicazione non è sempre identica tra contabilità e fisco. Le imprese devono quindi predisporre un prospetto di riconciliazione tra risultato civilistico e imponibile fiscale, sia per esigenze di trasparenza interna che per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
In conclusione, il conto economico legge è il punto di partenza per la determinazione del reddito d’impresa, ma il passaggio dalla contabilità al fisco richiede attenzione, aggiornamento costante sulle norme tributarie e una corretta pianificazione, per evitare errori e sanzioni.
CONCLUSIONI
Il conto economico legge è un documento imprescindibile per tutte le imprese soggette all’obbligo di redazione del bilancio d’esercizio. Esso rappresenta lo strumento attraverso cui l’azienda comunica in modo trasparente la propria performance economica, offrendo una fotografia dettagliata di ricavi, costi, margini e risultato finale dell’esercizio.
La sua redazione è disciplinata con rigore dal codice civile, che ne impone uno schema vincolato, la corretta classificazione delle voci e l’adozione di principi contabili improntati a chiarezza, prudenza e competenza. Anche le imprese che possono beneficiare di regimi semplificati devono attenersi, nei limiti previsti, ai criteri imposti dalla normativa per garantire l’affidabilità del bilancio.
Dal punto di vista fiscale, il conto economico legge costituisce la base per la determinazione del reddito imponibile, ma non in modo automatico. Le norme tributarie possono imporre variazioni rispetto al risultato civilistico, il che rende necessario un costante aggiornamento normativo e l’adozione di strumenti di riconciliazione tra le due dimensioni.
Il ruolo del conto economico va ben oltre il semplice adempimento formale. Esso è una leva di comunicazione con investitori, banche, enti pubblici, ed è fondamentale per valutare la gestione aziendale, pianificare strategie future e assumere decisioni informate. Per questi motivi, è essenziale che venga redatto con professionalità, accuratezza e consapevolezza dell’impatto che può avere su tutta la vita economico-finanziaria dell’impresa.

Accedi ora Gratis alle prime 4 lezioni
del Corso di Contabilità Replay
Inserisci il tuo nome e la tua migliore email per guardare subito on demand le prime 4 video lezioni. Se stai vedendo questo modulo di iscrizione, vuol dire che hai ancora l'opportunità di accedere all'anteprima del Corso di Contabilità più conosciuto e diffuso in Italia a titolo completamente gratuito. Non perdere questa occasione unica e iscriviti subito!
🔒 I tuoi dati e la tua Privacy sono al sicuro con noi perché odiamo lo spam.
 
    
  
 
    
  
  
     
  
     
    
    
  
