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Stato Patrimoniale Abbreviato: scopriamo la sua struttura e come si applica!

bilancio Dec 01, 2025
 

STATO PATRIMONIALE ABBREVIATO: STRUTTURA, NORMATIVA E APPLICAZIONI PRATICHE PER LE PICCOLE IMPRESE

Lo stato patrimoniale abbreviato è uno strumento previsto dal Codice Civile italiano che consente alle imprese di minori dimensioni di redigere il bilancio d’esercizio in una forma semplificata rispetto allo schema ordinario. L’obiettivo è alleggerire gli oneri amministrativi senza compromettere la chiarezza e la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa. L’articolo 2423 del Codice Civile stabilisce che il bilancio deve fornire una visione chiara e fedele della situazione economica e patrimoniale, ma riconosce che per alcune categorie di imprese tale obbligo può essere assolto anche mediante schemi ridotti e informazioni meno dettagliate. L’introduzione dello stato patrimoniale abbreviato risponde a questa esigenza di proporzionalità, ponendo un equilibrio tra obblighi informativi e dimensione aziendale.

La possibilità di utilizzare questo formato semplificato nasce con il Decreto Legislativo 139/2015, che ha recepito le direttive europee in materia contabile. L’ordinamento italiano, coerentemente con la normativa europea, distingue le imprese in base a parametri dimensionali e consente a quelle di piccole dimensioni di redigere un bilancio con meno voci, purché siano rispettati i principi fondamentali della competenza economica, della prudenza e della continuità. In particolare, l’articolo 2435-bis del Codice Civile definisce i criteri che determinano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata, specificando che questa facoltà è concessa solo alle società che, per due esercizi consecutivi, non superano due dei tre limiti dimensionali stabiliti per l’attivo, i ricavi e il numero medio di dipendenti.

Lo stato patrimoniale abbreviato si presenta come una versione condensata dello schema ordinario, nel quale diverse voci vengono aggregate. La struttura resta comunque conforme alla distinzione tradizionale tra Attivo e Passivo, e mantiene il collegamento con il Conto Economico e la Nota Integrativa. Lo Stato Patrimoniale ha la funzione di rappresentare, in un dato momento, la composizione e l’origine del capitale aziendale. Anche nella forma abbreviata, la sua funzione informativa rimane intatta: consente di comprendere l’assetto finanziario e patrimoniale dell’impresa, ma con un grado di dettaglio minore.

L’adozione dello stato patrimoniale abbreviato è un’opportunità significativa per le piccole imprese, poiché riduce i costi di redazione e semplifica la gestione amministrativa. Tuttavia, la semplificazione non può tradursi in una perdita di trasparenza. Il legislatore ha infatti previsto che, anche nel formato abbreviato, l’impresa continui a rispettare i principi generali del bilancio, in particolare il principio di prudenza, che impone di considerare le perdite di competenza anche se conosciute successivamente alla chiusura dell’esercizio, e di iscrivere in bilancio solo gli utili effettivamente realizzati.

Lo stato patrimoniale abbreviato è quindi una soluzione di equilibrio: permette di mantenere un’informazione patrimoniale completa ma sintetica, riducendo il livello di dettaglio e gli obblighi di informativa accessoria, pur garantendo la qualità dei dati contabili. Questa forma di bilancio favorisce la leggibilità per gli utenti esterni, come soci, banche e fornitori, e si allinea alle esigenze delle piccole realtà aziendali che non hanno la stessa complessità gestionale delle grandi imprese.

CRITERI DIMENSIONALI E STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE ABBREVIATO

Lo stato patrimoniale abbreviato può essere redatto solo dalle imprese che rispettano determinati criteri dimensionali, definiti dall’articolo 2435-bis del Codice Civile. Tali soglie sono state introdotte per identificare la categoria delle piccole imprese e per consentire a queste ultime di adottare un regime contabile semplificato. Un’impresa può redigere il bilancio in forma abbreviata se, per due esercizi consecutivi, non supera due dei tre limiti seguenti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 4.400.000 euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni fino a 8.800.000 euro e numero medio di dipendenti non superiore a 50 unità. Se questi limiti vengono superati per due esercizi consecutivi, l’impresa perde la possibilità di redigere il bilancio abbreviato e deve tornare allo schema ordinario.

Dal punto di vista formale, la principale caratteristica dello stato patrimoniale abbreviato è la riduzione del numero di voci, ottenuta mediante l’accorpamento di poste che, nello schema ordinario, sono esposte separatamente. La semplificazione avviene sia nella sezione dell’Attivo sia in quella del Passivo. Ad esempio, le immobilizzazioni finanziarie e le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni possono essere presentate congiuntamente. Allo stesso modo, i crediti e i debiti sono aggregati per scadenza, distinguendo solo tra quelli esigibili entro e oltre l’esercizio successivo.

Nel Passivo, le voci relative ai fondi per rischi e oneri sono rappresentate in modo sintetico, senza la distinzione analitica per natura. Tuttavia, le voci del Patrimonio Netto devono continuare a essere esposte separatamente, almeno nelle componenti principali, per consentire la lettura della composizione e delle variazioni. Anche se la presentazione è semplificata, lo stato patrimoniale abbreviato deve conservare chiarezza e coerenza con i principi di redazione previsti dal Codice Civile, evitando che l’aggregazione comprometta la trasparenza.

Un elemento importante riguarda la continuità temporale: il formato abbreviato può essere utilizzato solo se i requisiti dimensionali sono rispettati per due esercizi consecutivi, in modo da evitare variazioni annuali di schema che comprometterebbero la comparabilità dei dati. Il legislatore ha voluto garantire che la scelta di redigere il bilancio in forma abbreviata sia stabile e non soggetta a fluttuazioni marginali.

Lo stato patrimoniale abbreviato presenta quindi una struttura più sintetica ma coerente, che conserva l’essenza del bilancio civilistico. Le imprese che vi ricorrono devono comunque redigere la Nota Integrativa, seppur in forma ridotta, al fine di garantire la completezza informativa minima. Per le micro imprese, disciplinate dall’articolo 2435-ter, la semplificazione è ancora maggiore, con la possibilità di omettere la Nota Integrativa e di riportare le informazioni essenziali in calce allo Stato Patrimoniale.

DEROGHE DI VALUTAZIONE E SEMPLIFICAZIONI INFORMATIVE

Uno dei principali vantaggi dello stato patrimoniale abbreviato consiste nelle deroghe ai criteri di valutazione e negli esoneri informativi. Le piccole imprese che lo adottano sono esonerate dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione di crediti e debiti. Questo metodo, obbligatorio per le imprese che redigono il bilancio ordinario, implica la valutazione dei flussi di cassa futuri attualizzati, ma per le imprese minori risulta eccessivamente oneroso. Il legislatore ha quindi previsto la possibilità di iscrivere i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, semplificando notevolmente il processo di stima e riducendo la complessità delle scritture contabili.

La semplificazione dello stato patrimoniale abbreviato si estende anche alla Nota Integrativa, che richiede un numero minore di informazioni rispetto a quella delle imprese ordinarie. Le società che adottano il bilancio abbreviato sono esonerate dal fornire dettagli su leasing finanziari, operazioni straordinarie complesse e imposte differite. Restano però obbligatorie le informazioni essenziali, come l’elenco delle partecipazioni possedute, l’ammontare dei debiti con durata superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali.

Un altro aspetto significativo riguarda l’esonero dalla redazione del Rendiconto Finanziario e della Relazione sulla Gestione. Questo alleggerimento amministrativo riduce i costi e la complessità del bilancio per le piccole imprese, mantenendo al contempo una sufficiente capacità informativa. Tuttavia, la facoltà di omettere determinate informazioni non deve compromettere la rappresentazione veritiera e corretta. Le imprese devono comunque assicurare che i valori iscritti siano attendibili e coerenti con i principi contabili nazionali.

In sintesi, lo stato patrimoniale abbreviato rappresenta una forma di semplificazione equilibrata: alleggerisce gli obblighi formali, ma mantiene intatti i principi fondamentali di prudenza e chiarezza, garantendo che il bilancio continui a essere un documento informativo affidabile per soci, creditori e terzi.

ESEMPI PRATICI E CONFRONTO CON IL REGIME DELLE MICRO IMPRESE

L’applicazione pratica dello stato patrimoniale abbreviato mostra chiaramente i suoi effetti sulla presentazione dei dati contabili. Ad esempio, le rimanenze, che nello schema ordinario sono suddivise in materie prime, semilavorati, prodotti finiti e lavori in corso, vengono accorpate in un’unica voce. Analogamente, i debiti, che normalmente sono distinti in numerose sottovoci (banche, fornitori, obbligazioni, imposte), vengono rappresentati globalmente, distinguendo solo per scadenza. Questa aggregazione riduce la trasparenza analitica ma semplifica la lettura complessiva del bilancio.

Un analista che esamina uno stato patrimoniale abbreviato dovrà quindi lavorare su dati più sintetici, talvolta ricorrendo a stime per ricostruire gli indici di struttura o di solidità finanziaria. Tuttavia, per le finalità informative di una piccola impresa, la sintesi è generalmente sufficiente. Il confronto con il regime delle micro imprese è illuminante: queste ultime, disciplinate dall’articolo 2435-ter, sono esonerate anche dalla redazione della Nota Integrativa e possono riportare in calce allo Stato Patrimoniale le poche informazioni richieste, come i compensi agli amministratori e le azioni proprie.

La differenza tra micro e piccole imprese evidenzia la logica graduale della normativa italiana: lo stato patrimoniale abbreviato rappresenta il punto di equilibrio tra il bilancio completo e quello minimale delle micro imprese. Offre una visione sintetica ma conforme ai principi contabili, idonea a fornire agli stakeholder un quadro affidabile della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza eccessivi oneri di dettaglio.

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